Decreto Rilancio: Superbonus 110%
Il 13 maggio 2020 il Governo ha approvato il cosiddetto Decreto Rilancio che, fra le varie decisioni, prevede l’aumento della detrazione fiscale per l’Ecobonus al 110%.
In pratica per un intervento del costo di 100.000 € si potranno portare in detrazione 110.000 € in 5 anni oppure si potrà cedere completamente il credito all’impresa che realizza i lavori (che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti).
Lo studioflis è dall'anno 2007 (anno del primo ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica) che segue i propri clienti dalla progettazione alla consegna dell'opera finita incluse le pratiche di detrazione fiscale.
Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste l'incentivo fiscale:
Durata incentivo: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 Quali edifici: condomini e unità immobiliari adibite a prima casa Quota incentivo: 110% Tipologia interventi: “maxi-interventi” di riqualificazione energetica interventi antisismici Tipologia incentivo: detrazione fiscale cessione del credito all’impresa esecutrice o a banche o altri intermediari finanziari
INCENTIVI: I MAXI-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
- interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente. I materiali isolanti utilizzati dovranno essere sostenibili e rispettare i Criteri Ambientali Minimi. Tetto di spesa massimo di 60.000 euro per unità immobiliare.
- interventi sugli edifici unifamiliari e condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Tetto di spesa massimo di 30.000 euro per unità immobiliare.
- interventi sugli edifici unifamiliari e condominiali per per lavori antisismici
…OLTRE AI MAXI INTERVENTI... L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall'ecobonus [nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento] a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.
- realizzazione cappotto (bonus facciate) - isolamenti termici - sostituzione del generatore esistente con caldaie a condensazione - sostituzione del generatore esistente con caldaie a biomassa - installazione pannelli solari termici - installazione e sostituzione schermature solari - installazione pompe di calore - sostituzione dei serramenti - installazione di impianti solari fotovoltaici - installazione sistemi di accumulo negli impianti solari fotovoltaici - installazione di ricariche di veicoli elettrici negli edifici
ALTRE CONDIZIONI
- Miglioramento dell’edificio di almeno due classi energetiche - Comunicazione degli interventi all’ENEA - Asseverazione del professionista - Pagamenti degli interventi secondo apposite modalità - Obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’.
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