Decreto Rilancio: Superbonus 110%

 

Il 13 maggio 2020 il Governo ha approvato il cosiddetto Decreto Rilancio che, fra le varie decisioni, prevede l’aumento della detrazione fiscale per l’Ecobonus al 110%.

In pratica per un intervento del costo di 100.000 € si potranno portare in detrazione 110.000 € in 5 anni oppure si potrà cedere completamente il credito all’impresa che realizza i lavori (che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti).

Lo studioflis è dall'anno 2007 (anno del primo ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica) che segue i propri clienti dalla progettazione alla consegna dell'opera finita incluse le pratiche di detrazione fiscale.

Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste l'incentivo fiscale:

 

Durata incentivo:        dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Quali edifici:               condomini e unità immobiliari adibite a prima casa
Quota incentivo:         110%
Tipologia interventi:   “maxi-interventi” di riqualificazione energetica interventi antisismici
Tipologia incentivo:    detrazione fiscale  cessione del credito all’impresa esecutrice o a banche o altri intermediari finanziari


INCENTIVI: I MAXI-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

  • interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente. I materiali isolanti utilizzati dovranno essere sostenibili e rispettare i Criteri Ambientali Minimi. Tetto di spesa massimo di 60.000 euro per unità immobiliare.

  • interventi sugli edifici unifamiliari e condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Tetto di spesa massimo di 30.000 euro per unità immobiliare.

  • interventi sugli edifici unifamiliari e condominiali per per lavori antisismici


…OLTRE AI MAXI INTERVENTI...
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall'ecobonus [nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento] a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.

-  realizzazione cappotto (bonus facciate)
-  isolamenti termici
- sostituzione del generatore esistente con caldaie a condensazione
- sostituzione del generatore esistente con caldaie a biomassa
- installazione pannelli solari termici
- installazione e sostituzione schermature solari
- installazione pompe di calore
- sostituzione dei serramenti
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- installazione sistemi di accumulo negli impianti solari fotovoltaici
- installazione di ricariche di veicoli elettrici negli edifici


ALTRE CONDIZIONI

- Miglioramento dell’edificio di almeno due classi energetiche
- Comunicazione degli interventi all’ENEA
- Asseverazione del professionista
- Pagamenti degli interventi secondo apposite modalità
- Obbligo per il contribuente di acquisire il ‘visto di conformità’.

 

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